STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

“Facciamo Insieme Attività Subacquee Parma Associazione Sportiva Dilettantistica -ETS”
(Statuto in corso di registrazione al R.U.N.T.S.)

 

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni ed integrazioni, l’Associazione denominata: “Facciamo Insieme Attività Subacquee Parma associazione sportiva dilettantistica”.

La denominazione dell’Associazione sarà integrata con la locuzione “Ente del Terzo Settore-ETS”, contestualmente all’iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Contestualmente alla predetta iscrizione l’Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: “Facciamo Insieme Attività Subacquee Parma associazione sportiva dilettantistica Ente del Terzo Settore”, in sigla “FiasParma asd ETS”.

La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli uffici interessati. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Parma, operante senza fini di lucro. L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria. La durata dell’Associazione è illimitata.

L’Associazione non ha scopo di lucro né diretto né indiretto ed opera in ambito nazionale. L’Associazione può istituire sedi secondarie locali, in tutta Italia. L’Associazione potrà richiedere il Riconoscimento Giuridico. Il sodalizio si conforma alle norme, alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle FSN/DSA/EPS cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo. Il sodalizio inoltre, adotta e si conforma alla didattica della Federazione FIAS ETS qualora non in contrasto con le regole e le disposizioni del CONI. Per qualunque cambiamento a questa opzione sarà sufficiente la delibera di una assemblea ordinaria.

Art 2 – Scopi e attività

L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, tramite l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività formativa e didattica per l’avvio e l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive. L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare le lettere t) e y) di cui alla predetta norma, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

– organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche

– protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di:

  1. promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare gli sport legati alle attività subacquee nelle seguenti discipline:
  • – Diving;
  • – Sport acquatici;
  • – Immersione con autorespiratori in acque confinate ed acque libere;
  • – Immersione in apnea con e senza attrezzatura in acque confinate ed acque libere;
  • – Attività di salvamento e soccorso acquatico e subacqueo;
  • – Orientamento subacqueo;
  • – Fotografia subacquea;
  • – Safari fotosub;
  • – Video subacquei;
  • – Nuoto pinnato;
  • – Fitness in acqua con le pinne; ed eventualmente, anche ogni altra disciplina sportiva ammessa nel Registro del CONI;
  1. organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
  2. studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport e formare gli esperti in grado di proporle;
  3. gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
  4. indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi.
  5. organizzare attività̀ ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci, anche di somministrazione alimenti e bevande o turistiche;
  6. espletare attività di Protezione Civile, secondo le disposizioni legislative nazionali e regionali.
  7. svolgere ogni altra attività diversa, purché secondaria e strumentale rispetto a quelle sopraelencate di interesse generale, e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo. L’associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento a quella in materia di Enti del Terzo Settore.

Art. 3 – Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

  • quote e contributi degli associati;
  • eredità, donazione e legati;
  • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 – Membri dell’Associazione

All’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’associazione si propone. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Gli associati si distinguono in fondatori, ordinari, onorari:

  • – gli associati fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;
  • – gli associati ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell’Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione;
  • – gli associati onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell’Associazione o per notorietà e particolari meriti.

Art. 5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, per il tramite dell’esercente la responsabilità genitoriale.

La qualità di socio si perde:

  • per decesso;
  • per recesso;
  • per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 1 anno,
  • per esclusione:
  • per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  • per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.

L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro 6 mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Nel caso sia istituito il Collegio dei Probiviri l’associato ricorrerà preliminarmente a tale organo, nel caso in cui non sia istituito il Collegio dei Probiviri l’associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Nei casi espressamente previsti dai Regolamenti di Giustizia del Coni sarà possibile ricorrere al Collegio arbitrale del Coni stesso.

Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

  • partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • godere dell’elettorato attivo e passivo;
  • prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

I soci sono obbligati a:

  • osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  • astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione
  • versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
  • contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt.17 e 18 del D.Lgs.n.117/2017, l’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 – Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente;
  • l’eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
  • l’eventuale Collegio dei Probiviri
  • l’eventuale Organo di Controllo.

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.  Vige il rispetto della democrazia interna. Le cariche elettive vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’Associazione (preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate) e salvo eventuali compensi per il consiglio direttivo purchè non siano superiori al compenso massimo previsto per i presidenti dei collegi sindacali delle Spa di cui al D.P.R. 645/1994 e D.L. 239/1995 convertito dalla Legge 336/1995. Tutti gli organi sociali sono liberamente eleggibili.

Art. 9 – L’Assemblea

L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto, sin dal momento dell’iscrizione, gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 1 delega  Gli associati non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d’interessi.

L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione. È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti. L’Assemblea ordinaria:

  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull’esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
  • delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell’aspirante socio non ammesso;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
  • destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
  • delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo;

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.  Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell’organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

I verbali di assemblea e gli eventuali Rendiconti/ Bilanci approvati o esaminati, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza degli associati con modalità idonee (nei casi di legge anche attraverso la pubblicazione e/o l’invio agli associati), ancorché non intervenuti.  I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell’apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall’Assemblea obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l’Organo di Amministrazione dell’Associazione, è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7 eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 4 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

  • nomina al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario;
  • cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • predispone bilancio o rendiconto;
  • stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
  • delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
  • delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  • provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.
  • redige i programmi delle attività istituzionali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea degli associati;

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail o altro mezzo telematico, almeno 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.  E’ convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in seno al Consiglio non è ammessa delega. Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all’Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

È fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. Gli amministratori dovranno svolgere il proprio incarico a titolo gratuito

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizioIn caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch’esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l’elezione del nuovo Presidente. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 12 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da  3  membri effettivi e 2 supplenti ed è eletto dall’Assemblea anche fra i non associati. I revisori non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo

L’attività del Collegio dei Revisori deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci/rendiconti.

Art. 13 – Vincolo di Giustizia e Collegio dei Probiviri

L’Associazione si impegna a far rispettare ai propri associati, tesserati, atleti, partecipanti le disposizioni statutarie e regolamentarie proprie della FSN/DSA/EPS cui è affiliata, con conseguente devoluzione ai propri organi di giustizia e arbitrali delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati o tra questi e l’Associazione stessa. È tuttavia obbligo delle parti cercare di comporre bonariamente la controversia nell’ambito dell’Associazione attraverso la costituzione del Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri è quindi un organo opzionale composto da 3 membri, nominati dall’Assemblea (ove fosse necessario risolvere controversie tra associati o tra gli associati e il Consiglio Direttivo), fra gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. I probiviri non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o dell’Organo di Revisione.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti. Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

Art. 14 – Organo di Controllo

L’Organo di Controllo, anche monocratico ex art. 30, comma 2 D. Lgs. n. 117/2017, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall’assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea anche tra persone non socie L’Organo di Controllo, se nominato:

  • Vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • Vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro;
  • Esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore aventi finalità analoghe, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 16 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 117/2017, dello statuto e dei regolamenti del CONI e della FSN/DSA/EPS a cui l’associazione è affiliata ed in subordine le norme dello Statuto e dei regolamenti della Federazione FIAS ETS ed infine del Codice Civile e delle altre norme di legge vigenti in materia.